San Marino, pur essendo il terzo Stato più piccolo d’Europa, dopo il Principato di Monaco e la Città del Vaticano, ha una struttura politica e istituzionale molto complessa, fatta di organi ben definiti ognuno con una funzione specifica.
L’ordinamento politico di San Marino si basa sulla forma della Repubblica Parlamentare che non fa riferimento a una Costituzione scritta ma alle Antiche Consuetudini e Statuti del 17esimo secolo.
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Gli organi politici di San Marino
Gli organi politici della Repubblica di San Marino sono sei e sono così suddivisi in ordine di importanza:
- Capitani Reggenti: rappresentano i due capi di Stato e di Governo della Repubblica e formano l’Eccellentissima Reggenza, operando collegialmente in una forma definita Diarchia. Il loro mandato ha durata semestrale e vengono eletti dal Consiglio Grande e Generale due volte all’anno, nei giorni del primo aprile e del primo ottobre. Solitamente vengono scelti tra i membri di partiti diversi, per garantire reciproco controllo e devono essere in possesso di cittadinanza sammarinese dalla nascita. Presiedono e vigilano su tutte le altre cariche istituzionali. Gli attuali Capitani Reggenti sono Oscar Mina e Paolo Rondelli.
- Consiglio Grande e Generale: è il parlamento di San Marino, nella forma monocamerale, che esercita il potere legislativo. E’ composto da 60 membri eletti attraverso suffragio universale diretto ogni 5 anni con il sistema proporzionale e ad esso è deputata l’elezione dei Capitani Reggenti, che lo presiedono.
- Congresso di Stato: rappresenta l’organo esecutivo della Repubblica ed è costituito da 10 membri, chiamati Segretari di Stato, eletti dal Consiglio Grande e Generale e scelti al suo interno. E’ presieduto dai Capitani Reggenti che però non hanno diritto di voto, ma solo di coordinamento e direzione
- Consiglio dei XII: è l’organo amministrativo di San Marino, composto da 12 membri eletti dal Consiglio Grande e Generale per l’intera durata della legislatura, solitamente non facenti parte del Consiglio stesso. Anche il Consiglio dei XII è presieduto dai Capitani Reggenti, che se ne fanno parte dispongono del diritto di voto.
- Collegio garante della costituzionalità delle norme: istituito nel 2002, questo organo ha il compito di verificare la rispondenza delle leggi, l’ammissibilità dei referendum e dirimere le controversie tra gli organi costituzionali. E’ composto da 6 membri, di cui tre effettivi e tre supplenti, eletti dal Consiglio Grande e Generale per quattro anni e rinnovato per un terzo ogni due anni. La carica di Presidente del Collegio ha durata di due anni e scelta a rotazione tra i membri effettivi.
- Giunte di Castello: sono gli organi che governano e amministrano a livello locale i 9 Castelli di San Marino. I membri sono eletti dai cittadini residenti dei vari Castelli, e il loro numero cambia a seconda della popolazione: con più di due mila abitanti, 9 membri, con meno di duemila abitanti, 7 membri. Il loro mandato ha durata di 5 anni. I capitani di Castello presiedono le Giunte, il loro mandato è quinquennale e non possono ricoprire contestualmente la carica di membri del Consiglio Grande e Generale. In sostanza rappresentano i Sindaci dell’ordinamento italiano
L’Istanza d’Arengo
Con il termine Arengo si definiva l’autogoverno che deteneva tutti i poteri (giudiziario, esecutivo e legislativo) a partire dall’anno 1000 a San Marino. Era composto da un’Assemblea formata da tutti i capifamiglia in un sistema che può essere definito oligarchico. Con la crescita in termini di popolazione e la difficile gestione territoriale, dal 1243 fu introdotta la figura dei Capitani Reggenti, eletti dall’Arengo stesso. Oggi con Arengo a San Marino si intende la relativa Istanza d’Arengo, vale a dire uno degli istituti di democrazia diretta sammarinese, insieme a il referendum, l’iniziativa legislativa popolare e il Sindacato della Reggenza. Con l’Istanza di Arengo, i cittadini possono presentare istanze di pubblico interesse la domenica dopo le due date di elezione dei Capitani Reggenti (primo aprile e primo ottobre).