Dal 1′ luglio via alla fatturazione elettronica nelle compravendite con San Marino

Sarà obbligatoria la fatturazione elettronica nelle compravendite di beni con San Marino: dal prossimo 1° luglio gli operatori economici dei due paesi sono tenuti a scambiarsi le fatture in modalità digitale attraverso il Sistema di interscambio.

L’obbligo si estende alle note di variazione, ma riguarda soltanto gli scambi di beni B2B, ovvero B2B Business-to-business l’espressione inglese, ampiamente diffusa in Italia, utilizzata per riferirsi agli scambi commerciali tra aziende ed è di solito associata alle transazioni commerciali elettroniche che avvengono tra queste ultime.

Tradotto, i rapporti stabiliti tra aziende lungo la catena di valore prima che il prodotto arrivi al consumatore finale: ogni attività business-to-consumer genera degli scambi di tipo business to business. In questo senso, gli scambi business-to-business comprendono tutte le transazioni stabilite tra un’azienda e i suoi fornitori o tra un’azienda e altre aziende dello stesso settore.

L’e-fattura è invece facoltativa per prestazioni di servizi rese a operatori sammarinesi.

Cessioni verso San Marino. Le cessioni di beni spediti o trasportati dall’Italia a San Marino devono essere accompagnate da documento di trasporto. Le fatture elettroniche, recanti anche il numero identificativo Iva del cessionario sammarinese, sono trasmesse dal Sdi all’ufficio tributario di San Marino, il quale, verificato che sia stata assolta l’imposta all’importazione, convalida la regolarità della fattura informando telematicamente l’agenzia delle entrate, che a sua volta rende l’informazione disponibile al cedente italiano.

Nel caso in cui, entro quattro mesi dall’emissione della fattura elettronica, l’ufficio tributario non ne abbia convalidato la regolarità, il cedente italiano, nei trenta giorni successivi, deve regolarizzare l’operazione mediante nota di variazione, senza sanzioni e interessi.

Cessioni verso l’Italia. Per l’introduzione di beni da San Marino, l’imposta dovuta in Italia può essere assolta, alternativamente, a cura dello stesso fornitore sammarinese con la rivalsa in fattura, oppure dall’acquirente con il meccanismo dell’inversione contabile. Il fornitore deve riportare nella fattura il proprio numero identificativo e quello del cessionario. I beni devono essere scortati da un documento di trasporto. Le fatture elettroniche emesse dai fornitori sammarinesi sono trasmesse dall’ufficio tributario al Sdi, che le recapita al cessionario nazionale. Se il fornitore addebita l’Iva nell’e-fattura, deve versarla all’ufficio tributario, che entro 15 giorni provvede al riversamento all’agenzia delle entrate, alla quale trasmette anche un elenco riepilogativo delle fatture e dei pagamenti.

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